Per fornire una definizione puntuale degli A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali), delle loro competenze e funzioni, bisogna necessariamente fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti.
Il Decreto LegislativoN° 22/97 (Decreto Ronchi) ha introdotto la nozione di Ambito Territoriale Ottimale, soggetto istituzionale il cui principale obiettivo è quello di realizzare un sistema integrato ed unitario di gestione del servizio d'igiene urbana, secondo criteri di efficienza, efficacia e economicità, superando la logica dell'emergenza e della frammentazione gestionale per ambiti comunali.
Gli ambiti territoriali ottimali sono individuati nelle Province – salvo diverse disposizioni di legge – le quali, per esigenze tecnico-organizzative, possono autorizzare la gestione dei rifiuti anche a livello sub-provinciale, purchè sia garantita una soglia dimensionale idonea ad ottimizzare i servizi, sia dal punto di vista tecnico/economico che ambientale.
A tal fine, i Comuni ricadenti nel territorio provinciale hanno l’obbligo di organizzarsi in Consorzi o in apposite Società d’Ambito, per assicurare la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, mentre le Province, con la finalità di garantire la realizzazione di economie di scala, intervengono per stabilire sia le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti Locali compresi nel medesimo ambito ottimale, sia le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti e le loro relative forme di vigilanza e di controllo.
Il principio sul quale si fonda la vigente normativa è quello della cooperazione tra Enti Locali, volta ad attuare una complessiva riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti in un'ottica di ciclo integrato, attraverso cui favorire una sostanziale riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire in discarica e la creazione di materie prime ed energia tramite i processi di riciclo, recupero e valorizzazione.